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FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2021

FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE- ANNUALITA’ 2021

Il Fondo sostegno locazione è destinato ai cittadini
residenti in Piemonte, che appartengono alle fasce economicamente più deboli, a
parziale rimborso del canone di locazione regolarmente pagato per un immobile
ad uso abitativo di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone
annuale, escluse le spese accessorie, non sia superiore a €. 6.000,00.

QUANDO E COME SI PRESENTA LA DOMANDA

Il periodo di apertura del bando è:

dal 2 novembre 2021 al 10 dicembre 2021

La domanda deve essere presentata al proprio Comune di
residenza (alla data del 2 novembre 2021). Per il Comune di Occhieppo Inferiore
sono previste le seguenti modalità:

1.    
se in possesso dei requisiti previsti,
telefonare al numero 015/591791 int. 1-2-2 per fissare appuntamento per la consegna
della domanda, presso l’Ufficio Servizi Sociali- P.zza Don Giuseppe Scaglia, 1
- 2° piano;

2.    
il modulo per la domanda puó essere
scaricato dal sito oppure richiesto via mail a: 
segreteria@occhieppoinf.it;

3.    
A corredo della domanda è necessario
presentare i seguenti documenti:



                               
i.           
copia del contratto di affitto, con
estremi della registrazione presso l’Agenzia delle Entrate

                             
ii.           
copia delle ricevute di pagamento
relative ai canoni del 2021
 oppure dichiarazione del proprietario o
della banca in caso di bonifico bancario

                           
iii.           
copia di un documento di riconoscimento
del richiedente (es. carta d’identità, patente di guida, passaporto)

                           
iv.           
copia del titolo di soggiorno in corso di
validità (in caso di cittadini extracomunitari)

4.    
All’appuntamento si dovrà arrivare con la
domanda compilata in ogni sua parte e con la documentazione da allegare già fotocopiata.

CHI PUO’ PARTECIPARE?

Avranno diritto al Fondo 2021

A.    
Fascia A: coloro che hanno un reddito complessivo da ISEE in
corso di validità uguale o inferiore a €. 13.405,08 al netto degli oneri
accessori, e incidenza del canone dovuto e corrisposto sul reddito complessivo
da ISEE superiore al 14%. (ES: per reddito complessivo da ISEE pari a €
10.000,00 il canone deve essere superiore a € 1.400,00 annui);

B.    
Fascia B: coloro che hanno un reddito complessivo da ISEE in
corso di validità superiore a €. 13.405,08 ma inferiore a €. 25.000,00, al
netto degli oneri accessori, e incidenza del canone dovuto e corrisposto sul
reddito complessivo da ISEE superiore al 24%. (ES: per reddito complessivo da
ISEE pari a € 20.000,00 il canone deve essere superiore a € 4.800,00 annui).
Per la fascia B il valore ISEE deve essere inferiore al limite 2021 per l’accesso
all’edilizia sociale (€ 21.201,19).

CHI NON PUO’ PARTECIPARE?

Sono esclusi da Fondo coloro che:


  • per l’intero anno 2021 risultano essere
    stati assegnatari di un alloggio di edilizia sociale (In
    caso di assegnazioni avvenute nel corso dell’anno 2021, va computato, ai
    fini del contributo per la locazione, soltanto l’eventuale canone di
    locazione corrisposto in qualità di conduttore di alloggio di edilizia
    privata)

  • per l’intero anno 2021 risultano assegnatari o
    conduttori di un alloggio di edilizia agevolata/convenzionata realizzato
    con contributi pubblici da operatori privati comprese le cooperative
    edilizie di abitazione (In caso di assegnazioni avvenute nel corso
    dell’anno 2021, va computato, ai fini del contributo per la locazione,
    soltanto l’eventuale canone di locazione corrisposto in qualità di
    conduttore di alloggio di edilizia privata)

  • i beneficiari, nell’anno 2021, di contributi ASLO
    (con riferimento alla data di stipula del contratto) e/o FIMI (con
    riferimento alla data di erogazione del contributo)

  • i conduttori all’interno del cui nucleo familiare
    siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso
    e abitazione su immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in
    territorio italiano.



REDDITO DI CITTADINANZA- NOVITA’ 2021

Rispetto alle edizioni 2019 e 2020 del Fondo Sostegno
alla locazione, la principale novità consiste nel fatto che il percepimento del
reddito/pensione di cittadinanza (RdC) non rappresenta una causa di esclusione
dall’accesso ai contributi; le nuove disposizioni ministeriale prevedono che "I
Comuni, successivamente all’erogazione dei contributi, comunicheranno all’INPS
la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di
cittadinanza per la quota destinata all’affitto".

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

A.    
Fascia A: Il contributo teorico riconoscibile è costituito
dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito
complessivo del nucleo al 14% e non puó, in ogni caso, essere superiore a € 3.000;

B.    
Fascia B: Il contributo teorico riconoscibile è costituito
dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito
complessivo del nucleo al 24% e non puó, in ogni caso, essere superiore a € 2.300.
Il contributo effettivo erogabile ai beneficiari è determinato da ciascun
Comune capofila applicando al contributo teorico la medesima percentuale di
riparto delle risorse effettivamente disponibili. L’accesso alla ripartizione
di cui alla fascia B è condizionato alla integrale soddisfazione del fabbisogno
delle domande di fascia A come raccolto dai Comuni. Qualora le risorse non
siano sufficienti per l’integrale soddisfacimento della fascia B, esse vengono
assegnate ai richiedenti in base al reddito più basso e all’incidenza del
canone più alta.

Informazioni

Il calcolo del contributo sarà effettuato dai Comuni
Capofila con l’ausilio di una procedura informatica messa a disposizione da
Regione Piemonte.

 

BANDO
SCHEMA DI DOMANDA
SCHEMA DI DOMANDA
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