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Autorizzazione del Tribunale civile
Per le donne vedove da meno di 300 giorni che intendono risposarsi prima di tale termine.
Copia della sentenza di divorzio emessa dall'autorità estera
Per le donne (italiane e straniere) che hanno ottenuto il divorzio all'estero, quando non sono trascorsi 300 giorni dalla data di scioglimento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.
In questo caso, per poter celebrare il nuovo matrimonio, è necessaria avere l’autorizzazione del Tribunale Civile.
Autorizzazione del Tribunale per i minorenni
Per chi ha compiuto 16 anni e intende contrarre matrimonio prima della maggiore età.
Nullaosta o certificato di capacità matrimoniale per i cittadini stranieri
Il nullaosta e il certificato di capacità matrimoniale sono rilasciati dall’autorità diplomatica competente del proprio paese.
Il nullaosta deve essere preventivamente legalizzato presso la Prefettura di Milano, se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello sposo o della sposa che ne stabiliscano l'esenzione.
Se il nullaosta presenta dati anagrafici incompleti, è necessario anche un estratto di nascita su modello plurilingue (o tradotto da Consolato, Ambasciata o perito traduttore).
IMPORTANTE: a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 94/2009 "Disposizioni in materia di sicurezza" i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea dovranno esibire anche un documento valido attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.
per i Residenti all'Estero: se entrambi gli sposi sono residenti all'estero (iscritti all'AIRE) la pubblicazioni di matrimonio vanno eseguite rivolgendosi al Consolato Italiano competente per territorio rispetto all'indirizzo di residenza. Se uno solo degli sposi è residente all'estero (iscritto all'AIRE) e l'altro è residente a Milano le pubblicazioni possono essere fatte indistintamente presso il Consolato o presso il Comune. E' comunque suggeribile eseguirle nel luogo dove verrà celebrato il matrimonio.